Tribunale di Mantova – In presenza di una procedura fallimentare instaurata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019, la domanda di concordato proposta successivamente va assoggettata alla legge fallimentare.
Tribunale di Mantova, Ufficio Procedure Concorsuali, 06 settembre 2022 (data della pronuncia) - Pres. Andrea Gibelli, Rel. Mauro Pietro Bernardi, Giud. Alessandra Venturini.
Entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019 – Disciplina transitoria - Anteriore instaurazione di una procedura fallimentare - Domanda di concordato con riserva - Presentazione successiva- Assoggettamento alla legge fallimentare – Fondamento – Prodursi automatico di misure protettive – Non necessità di una specifica richiesta.
Ove prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019, sia stata instaurata una procedura avente ad oggetto la regolazione della medesima situazione di crisi rispetto alla quale la successiva domanda di concordato con riserva mira a fornire una diversa soluzione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 390, comma 2, CCI e tenendo conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di contemporanea pendenza della istanza di fallimento e di concordato tali procedure debbono essere coordinate in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi sia preferita al fallimento deve ritenersi che il legislatore abbia inteso disciplinare tale fattispecie con applicazione della previgente disciplina di cui al R. D. 267/1942. Pertanto in tal caso il ricorso per concordato con riserva va considerato come proposto ai sensi dell’art. 161, VI comma, L.F. con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata, come da richiesta della società ricorrente, con riguardo alla concessione delle misure protettive di cui all’art. 54 CCI, posto che detto provvedimento consegue automaticamente ex lege in virtù di quanto previsto dall’art. 168 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27945.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4343https://www.unijuris.it/node/5122; Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2019, n. 15094https://www.unijuris.it/node/4824 e più nello specifico Tribunale Ordinario di Udine, Sez. II civ., 21 luglio 2022 https://www.unijuris.it/node/6412].