Corte di Cassazione (23980/2022) – Assoggettabilità a fallimento di una società costituita da più di cinque anni, iscritta da meno nel Registro delle imprese quale start up innovativa. Possibilità per quella di proporre domanda di liquidazione dei beni.

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Data di riferimento: 
02/08/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23980 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

Società costituita da più di cinque anni – Sezione speciale del Registro delle imprese - Iscrizione della stessa quale Start up innovativa da meno di cinque anni  – Assoggettabilità comunque a fallimento.

Start up innovativa -  Non assoggettabilità a fallimento – Domanda di accesso alla procedura di liquidazione dei beni – Proponibilità da parte della stessa.

Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. n. 3/2012 e succ. mod., ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell'art. 25 del predetto decreto. (Massima Ufficiale) [nello specifico, la Corte ha pertanto confermato che risultava legittimo che in data 17/07/2019 potesse essere stata dichiarata fallita una società costituita in data 16/11/2013, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start up innovative solo in data 27/06/2016, ciò per una serie di ragioni, in particolare in quanto l'art. 25, comma 2, lett. b, D.L. n. 179 del 2012 escludeva in radice che potesse qualificarsi “start up innovativa” una società costituita da più di 5 anni] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

In caso di insolvenza la start-up innovativa non è assoggettabile a fallimento ma risulta possibile che la stessa, e non altri, possa proporre domanda di apertura della procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter della  L. 3/2012 (solo con l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza i creditori risultano legittimati, in determinati casi, a proporre la domanda di liquidazione controllata, ex art. 268, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 147/2020). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-2-agosto-2022-n-23980-pres-cristiano-est-vella

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27932.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: