Tribunale di Modena – Composizione negoziata: considerazioni in tema di inapplicabilità ex art. 6 del D.L. 118/2021 di alcune disposizioni del codice civile e di esame del tribunale volto alla conferma o meno delle misure protettive.
Tribunale di Modena, Sez. civile e fallimentare, 14 luglio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Carlo Bianconi.
Composizione negoziata – Ricorso per la conferma o modifica delle misure protettive – Società ricorrente – Istanza di riconoscimento della inapplicabilità di specifiche disposizioni del codice civile – Non necessità di un provvedimento del giudice – Fondamento.
Composizione negoziata – Ricorso per la conferma o modifica delle misure protettive – Estensione e limiti del vaglio del tribunale.
La domanda della società, formulata in sede di ricorso ex art. 7 del D.L. 118/2021 per la conferma o modifica delle misure protettive da essa richieste nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi, volta a che venga ribadita o disposta l'inapplicabilità, dal momento della pubblicazione della istanza di cui all'art. 6 e sino alla conclusione delle trattative, nei suoi confronti degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter del codice civile nonché della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4) e 2545 duodecies del codice civile non richiede un provvedimento del Giudice, trattandosi di procedimento ed effetti disciplinati direttamente dall'art. 8 di detta legge che fa discendere l'inapplicabilità di dette disposizioni dal solo fatto di averla la debitrice dichiarata con l'istanza di cui al suddetto art. 6. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il Tribunale deve, in sede di ricorso ex art. 7 del D.L. 118/2021, confermare le misure protettive laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che (mutuando la icastica dizione da tempo adottata dalla Suprema Corte con riguardo alla figura del concordato preventivo in continuità aziendale) non appaia obiettivo "manifestamente implausibile", in ragione della "palese inettitudine" del piano imbastito dall'impresa istante, in quanto tale potenzialmente dissipativo di risorse, dannoso per i creditori, e non vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27916.pdf
[con riferimento alla seconda massima, e ai precedenti che il tribunale ha giudicato “sfilacciati” perché discordanti per quanto concerne la necessità o meno per il giudicante di esperire un esame prognostico, cfr. in questa rivista: Tribunale di Prato, 22 aprile 2022 https://www.unijuris.it/node/6239 e Tribunale di Viterbo, 14 febbraio 2022https://www.unijuris.it/node/6174].