Corte d'Appello di Milano – Concordato preventivo: ammissione al voto anche del soggetto che abbia, prima dell'apertura di quella procedura, acquistato un credito nei confronti del proponente a condizioni assolutamente vantaggiose.
Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 03 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Marina Marchetti, Cons. Rel. Francesca Maria Mammone – Cons. Maria Teresa Brena.
Concordato preventivo – Società cessionaria di credito nei confronti della debitrice a condizioni assolutamente vantaggiose – Acquisizione avvenuta prima dell'apertura di quella procedura - Conflitto di interessi tra la società cessionaria e gli altri creditori – Esclusione dal voto - Insussistenza - Fondamento.
Il fatto che un creditore chirografario che abbia acquistato un credito nei confronti del soggetto poi ammesso alla procedura di concordato preventivo a condizioni assolutamente vantaggiose, sì che il pagamento promesso ai creditori chirografari [nello specifico del 10%] si traduca per esso in un ingente guadagno e non in una perdita, non è sufficiente a far ritenere che esso condivida l'interesse perseguito dalla debitrice ed a configurare una situazione di conflitto di interessi con gli altri creditori nei termini indicati dalla Corte di cassazione (si vedano, Cass. SU n. 17186/2018 e la recente ordinanza n. 2948/2021) tale da escluderlo dal voto, infatti, al pari di questi ultimi, ha interesse ad ottenere dalla procedura il miglior soddisfacimento possibile, in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla proponente di esdebitarsi pagando ai creditori solo una parte di quanto ad essi spettante. Sono infatti ignote, al fine di ipotizzare l'esclusione di quel soggetto dal voto, le circostanze alle quali gli altri creditori hanno originariamente contrattato con la proponente, sicché è impossibile effettuare un confronto tra i margini effettivi di guadagno conseguiti da ciascun creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-milano-3-febbraio-2022-pre...
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27953.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, SS. UU., 28 giugno 2018 n. 17186https://www.unijuris.it/node/4205 e Cassazione civile, Sez. I, 08 Febbraio 2021, n. 2948 https://www.unijuris.it/node/6063; come anche, con riferimento ad un caso del tutto particolare di cessione di credito effettuata dal proponente il concordato nelle more dell'adunanza a soggetto che abbia poi votato per la proposta meno conveniente anziché per quella che gli prometteva un maggiore realizzo: Tribunale di Vicenza, 18 luglio 2019https://www.unijuris.it/node/4809].