Corte di Cassazione (19481/2022) – In sede di opposizione allo stato passivo, si deve considerare rilevante il fatto che la curatela costituita non abbia contestato la documentazione prodotta dall'opponente per provare il quantum del suo diritto.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 giugno 2022, n. 19481 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento della datrice di lavoro – Lavoratrice dipendente – Mancata ammissione al passivo di un suo credito retributivo - Opposizione – Produzione di conteggi attestanti il quantum del suo diritto - Principio di non contestazione – Non applicabilità all'interpretazione della disciplina legale – Rilevanza per quanto concerne i fatti da accertare.
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo in cui sia costituita la procedura si applica il principio di non contestazione che, quando riguardi l'accertamento di pretese retributive di cui il ricorrente abbia fornito propri conteggi, opera distintamente, risultando irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo. (Affermando tale principio la S.C. ha ritenuto che il giudice del merito, alla luce della sentenza prodotta dalla ricorrente circa l'an della spettanza di retribuzioni da determinarsi in separato giudizio, avrebbe dovuto dare rilievo al contegno di non contestazione che la curatela aveva osservato rispetto a conteggi sindacali prodotti dall'istante, escludendo che la domanda di insinuazione al passivo potesse rimanere inficiata dalla mancata produzione delle buste paga). (Massima Ufficiale)