Tribunale di Firenze – Presupposti richiesti perché l'imprenditore possa accedere alla procedura di concordato semplificato e verifica della ritualità della proposta da parte del tribunale.
Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. V, 31 agosto 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Maria Novella Legnaioli, Giud. Cristina Soscia e Stefania Grasselli.
Presentazione della proposta di concordato semplificato - Requisiti di ammissibilità richiesti dalla legge – Sussistenza - Valutazione da eseguirsi da parte del tribunale – Estensione.
Concordato semplificato – Legittimazione alla presentazione della proposta – Svolgimento in buona fede delle trattative in sede di composizione negoziata - Non praticabilità delle soluzioni prospettate come possibili - Presupposti richiesti - Contenuto.
Nel valutare la “ritualità della proposta” avanzata ai sensi dell’art. 25 sexies, comma 3, CCII il tribunale è tenuto a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e quindi, quali presupposti che legittimano l’imprenditore alla presentazione della proposta di concordato semplificato, che dalla relazione finale dell’esperto risulti la dichiarazione che le trattative esperite nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi si sono svolte secondo correttezza e buona fede e, altresì, che al termine delle stesse, come precisa la norma, siano risultate non praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII (contratto, convenzione di moratoria, accordo con gli effetti del piano attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il requisito dello svolgimento in buona fede delle trattative e quello della non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII postulano, stante l'assenza nella procedura di concordato semplificato della fase della votazione dei creditori, sia che in sede di trattative vi stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento (non tutti necessariamente, fermo restando che quelli non coinvolti devono ricevere regolare soddisfazione) e, quindi, che i creditori abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte, e che abbiano potuto esprimersi su di esse; sia che le trattative si siano svolte con la sottoposizione ai creditori di una (o più) proposte con le forme di tali soluzioni (ipotesi cui soltanto il citato art. 23 c. 1 ricollega la conclusione delle trattative con l’esito positivo del superamento della situazione di cui all’art. 12 CCII); sia infine che sia stata fornita ai creditori una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che avrebbero potuto ottenere dalla liquidazione giudiziale [nello specifico, il Tribunale ha riconosciuto e dichiarato non sussistenti i presupposti per la presentazione della domanda di concordato semplificato stante che l’incompletezza delle trattative, nelle quali era mancata con i creditori l’interlocuzione necessaria su una proposta specifica, non consentiva di ritenere sussistenti i presupposti per l’accesso a quella procedura, nel corso della quale i creditori non avrebbero potuto più esprimere alcun dissenso se non nelle forme, più gravose, dell’opposizione all’omologazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-firenze-31-agosto-2022-pres-est-legnaioli
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27880.pdf