Tribunale di Napoli – Sequestro penale preventivo dei beni di soggetto poi fallito: presupposti perché il curatore possa esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori volontari.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/04/2022

Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. Spec. in Materia d'Impresa, 06 aprile 2022 – Pres. Nicola Graziano, Rel. Francesca Reale, Giud. Caterina d i Martino. 

Fallimento – Massa attiva – Presenza di soli beni già sottoposti a sequestro penale preventivo – Chiusura della procedura – Prevalenza delle esigenze cautelari rispetto agli interessi dei creditori.

Fallimento – Massa attiva – Presenza di soli beni assoggettati a sequestro penale preventivo – Cautela concernente partecipazioni societarie – Azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci – Esperibilità da parte del curatore – Possibilità che la procedura fallimentare rimanga aperta

Fallimento – Precedente sequestro penale preventivo dell'intera azienda - Atti di mala gestio compiuti antecedentemente dagli amministratori volontari – Azione di responsabilità esperibile dal curatore – Amministratore giudiziario – Gestione dell'azienda – Responsabilità operativa nei confronti del solo giudice che l'ha nominato.

Alla luce del disposto di cui all'art. 63, sesto comma, del D. Lgs. 159/2022, Codice antimafia, che prevede che “se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento”, si deve ritenere che il curatore sia legittimato all'apprensione,  laddove ve ne siano, dei soli beni del soggetto fallito, che sia interessato a sequestro penale preventivo, non ricompresi in tale misura essendo  le esigenze cautelari prevalenti rispetto a quelle dei creditori concorsuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel caso in cui il curatore non rinvenga nell'attivo alcun bene che non sia interessato a sequestro preventivo penale, si deve ritenere che, laddove il sequestro riguardi partecipazione societarie, il fallimento possa rimanere comunque aperto nel caso risultino azioni di responsabilità esperibili dal curatore ai sensi dell'art.146 L.F. nei confronti degli amministratori e sindaci della fallita e l'amministratore giudiziario non si attivi; ciò in quanto, in tal caso, l’organizzazione societaria rimane perfettamente operante, ben potendo l’assemblea esprimere amministratori e sindaci sulla base delle indicazioni dell’amministratore giudiziario nominato in base alle quote di partecipazione da lui rappresentate. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Nel caso il sequestro penale concerna l'intera azienda del fallito, dal momento che l'art. 63, ottavo comma, del CAM attribuisce all’amministratore giudiziario la legittimazione a proporre le azioni di inefficacia di cui alla Sezione III del capo III del titolo II L.F. ma tace sull’azione di responsabilità, si deve ritenere che il curatore, in virtù della legittimazione processuale generale a lui riconosciuta nell’esercizio di diritti afferenti la massa dei creditori, possa esercitare detta azione nei confronti degli atti di mala gestio degli amministratori volontari, ciò però sostanzialmente solo se da questi compiuti prima del sequestro, in quanto laddove commessi dagli stessi in pendenza del sequestro tale azione anche qualora astrattamente esperibile risulterà difficilmente fondata stante la loro posizione in quel contesto di sostanziale quiescenza dato che è l’amministratore giudiziario che gestisce l’intera azienda con tutti i suoi beni mobili, immobili, conti correnti e disponibilità finanziarie, rispondendo del proprio operato esclusivamente nei confronti del giudice penale che lo ha nominato e non nei confronti del curatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27824.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: