Tribunale di Bologna – Il debitore incapiente che si sia visto rigettare la domanda di esdebitazione ha tempo dieci giorni dall'avvenuta comunicazione di tale decisione per proporre reclamo.

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Data di riferimento: 
14/06/2022

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 14 giugno 2022 (data della pronuncia) – Pres. Maurizio Atzori, Rel. Antonella Rimondini, Giud. Alessandra Mirabelli.

Debitore incapiente – Esdebitazione – Domanda di accesso – Decreto di rigetto - Termine per la proposizione del reclamo – Dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento – Fondamento.

Il reclamo da parte del debitore incapiente avverso il provvedimento di diniego dell’esdebitazione come richiesta ai sensi dell’art. 14 quaterdecies, L. n. 3/2012, deve essere proposto, in quanto tale, essendo il debitore a conoscenza degli atti, a pena di inammissibilità entro il termine di dieci giorni di cui all’art. 739, comma 2, c.p.c., decorrente dalla comunicazione del decreto di rigetto, dovendosi ritenere che quello di trenta giorni, di cui all’art. 14 quaterdecies, comma 8, sia previsto a beneficio dei soli creditori che, non avendo partecipato alla fase svoltasi nel contraddittorio con il solo debitore richiedente, hanno necessità di un tempo congruo per proporre l’opposizione avanti al giudice che ha assunto tale decisione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-14-giugno-2022-pres-atzori-est-rimondini

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27860.pdf

[cfr. in questa rivista con particolare riferimento al requisito della meritevolezza richiesto per l'accesso a quel beneficio: Tribunale di Modena, Sez. III civ., 02 marzo 2022 https://www.unijuris.it/node/6270].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: