Tribunale di Verona – Laddove un'istanza di fallimento venga depositata anteriormente all'entrata in vigore del CCII, anche la procedura di concordato preventivo successivamente avviata è soggetta alla disciplina prevista dalla legge fallimentare.
Tribunale Ordinario di Verona, Sez. Fallimentare, 27 luglio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Giud. Pier Paolo Lanni e Cristiana Bottazzi.
Istanza di dichiarazione di fallimento – Proposizione anteriore all'entrata in vigore del CCII – Domanda di concordato prenotativo - Deposito successivo a tale momento da parte dell'imprenditore fallendo – Applicabilità della disciplina anteriore di cui alla legge fallimentare – Fondamento.
Laddove nei confronti di un imprenditore risulti pendente al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (15 luglio 2022) un'istanza di dichiarazione di fallimento e lo stesso depositi, successivamente a tale data, una domanda di concordato prenotativo ex art.161, sesto comma, L.F., si deve ritenere che trovi applicazione anche nei confronti di tale procedura minore ratione temporis la disciplina prevista dalla legge fallimentare; ciò in quantoa ritenere diversamente, la nuova disciplina, quella di cui al nuovo codice, artt. 40 e 44 CCII, sarebbe destinata a trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il concordato si arrestasse (e quindi, nel caso di dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità, ovvero revoca o mancata omologazione dello stesso), con la conseguenza che in tal caso dovrebbe farsi luogo, secondo quanto previsto dagli artt. 47, 48 e 49 CCII, all’apertura della liquidazione giudiziale, apertura che però risulterebbe preclusa dal disposto dell'art. 390 CCII, per il quale ai ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica la disciplina previgente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-27-luglio-2022-pres-est-m-attanasio_1
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Udine, 21 luglio 2022 - https://www.unijuris.it/node/6412]