Tribunale di Milano – Le misure protettive riconosciute a favore dell'imprenditore, in sede composizione negoziata, possono, entro il limite di durata di 240 giorni, essere prorogate anche più di una volta nel rispetto però di specifiche condizioni.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 14 luglio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Luca Giani.
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive già prorogate – Istanza di riconoscimento di un'ulteriore proroga – Ammissibilità - Necessità che la durata complessiva non superi i 240 giorni - Ulteriori condizioni richieste a fini concessivi.
In tema di composizione negoziata, stante che l’ art. 7, comma 5, D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021, non prevede un numero di proroghe concedibili ma unicamente il termine massimo complessivo di durata delle misure protettive di 240 giorni, si deve ritenere ammissibile, alla luce di una prospettiva di favor per detta procedura, la concedibilita’ anche di più di una proroga entro il limite complessivo di tale termine. Resta comunque indispensabile non prescindere, in ragione della “ratio legis”, dalla necessità del permanere di un persistente nesso tra l’ulteriore termine richiesto e “il buon esito delle trattative”, oltre che, come in ogni ipotesi di proroga del termine, è indispensabile sussistano: il parere favorevole dell’esperto e l’adesione della generalità dei creditori (ovvero la sussistenza di un diniego immotivato da parte di quelli) e la buona fede nella conduzione delle trattative, in primis, da parte del debitore-istante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-14-luglio-2022-est-giani
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27776.pdf
[cfr. in questa rivista: Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 14 maggio 2022https://www.unijuris.it/node/6315].