Corte d'Appello di Venezia – Il fatto che il curatore abbia, col consenso dei creditori, rinunciato ad apprendere alcuni beni immobili non è d'ostacolo alla concessione al fallito del beneficio dell'esdebitazione.
Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 26 ottobre 2021 – Pres. Domenico Taglialatela, Cons. Rel. Gabriella Zanon, Cons. Federico Bressan.
Fallimento – Curatore - Avvenuta derelizione di alcuni beni immobili – Chiusura della procedura – Concedibilità al fallito del beneficio dell'esdebitazione – Fondamento.
L’intervenuta derelizione ai sensi dell’art. 104 ter, comma 8, L. fall. di alcuni beni immobili compresi nell’attivo fallimentare, con conseguente loro successivo rientro nella disponibilità del fallito persona fisica e possibilità per i creditori di attivare rispetto a quelli procedura esecutiva individuale, non può precludere al fallito, in presenza di tutte le condizioni di legge, a chiusura della procedura avvenuta, la concedibilità dell’esdebitazione, anche nell’ipotesi in cui i creditori non abbiano attivato procedure esecutive sui beni derelitti, ciò in quanto non può essere in alcun modo valorizzato il fatto che il debitore si sia trovato titolare di beni che il Fallimento ha scelto di abbandonare, in relazione ai quali non era tenuto a fornire informazione alcuna al fine di ottenere il beneficio richiesto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-venezia-14-ottobre-2021-pres-taglialatela-rel-zanon
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27764.pdf
[nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, cfr in questa rivista: Cas e sazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24215 https://www.unijuris.it/node/1231 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 agosto 2016 n. 16620 https://www.unijuris.it/node/3101 e nel senso che il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti interamente insoddisfatti o siano stati soddisfatti ma in maniera irrisoria: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 marzo 2018 n. 7550 https://www.unijuris.it/node/4049].