Tribunale di Torre Annunziata – Emergenza da Covid 19: il termine per la proposizione da parte della curatela in via telematica di un'azione revocatoria, non risulta passibile di sospensione, salvo il Capo dell'ufficio giudiziario non l'abbia previsto.

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Data di riferimento: 
24/06/2022

Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sez. III civ., 24 giugno 2022 (data della pronuncia) - Giudice Anna Laura Magliulo.

Fallimento - Azione revocatoria ordinaria - Proposizione in via telematica da parte del curatore – Termine quinquennale – Natura sostanziale – Necessario rispetto - Emergenza da Covid 19 - Art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Inapplicabilità – Sospensione prevista solo con riferimento ai termini procedurali - Prescrizione dell'azione revocatoria - Sospensione exart. 83, comma 8 – Disposizione cui fare riferimento – Provvedimento emesso dal Capo dell'ufficio giudiziario - Presupposto necessario.

Stante che il comma secondo dell'art. 83, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito. con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27, come introdotto in ragione del diffondersi dell'emergenza pandemica da Covid 19, che fa riferimento ai procedimenti di ogni tipo, civili, penali, pendenti o da introdurre, prevede la sospensione, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato fino all'11 maggio dall’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23) di tutti i termini procedurali, ma solo di quelli, in quanto trova applicazione con riferimento a quelli di natura sostanziale (come la decadenza e la prescrizione) il diverso criterio previsto dal comma ottavo di detto art. 83, che collega la sospensione esclusivamente ai casi in cui l'interruzione dei termini possa avvenire unicamente attraverso la proposizione di un atto giudiziario, e quindi di una domanda giudiziale, ed i provvedimenti organizzativi adottati dai Capi degli Uffici giudiziari ne impediscano però, anche per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno, materialmente la proposizione, si deve ritenere prescritta l'azione revocatoria ordinaria promossa mediante deposito telematico dalla curatola fallimentare laddove la stessa non abbia proposto, prima del decorso dei cinque anni dal compimento dell'atto revocabile, previsto dall'art. 2903 c.c., mediante quello stesso sistema, alcuna domanda con effetto interruttivo e la decorrenza di detto termine non risulti sospesa per non avere il Capo dell'Ufficio giudiziario emesso alcun provvedimento in tal senso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27676.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torre-annunziata-24-giugno-2022-est-magliulo

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.VI, 19 febbraio 2020, n. 4212https://www.unijuris.it/node/5117].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: