Corte di Cassazione (17164/2022) – Domanda di concordato con riserva presentata in costanza di un'istanza di fallimento: il tribunale ancor prima della concessione del termine è legittimato a verificare l'idoneità della documentazione contabile prodotta.

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Data di riferimento: 
26/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 maggio 2022, n. 17164 – Pres. Francesco Antonio Genovese – Rel. Guido Mercolino.

Istanza di fallimento – Debitore - Domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva – Termine per la presentazione della proposta e del piano – Tribunale - Doverosa concessione – Esclusione - Attendibilità della documentazione contabile allegata – Verifica sommaria - Svolgimento da subito - Legittimità – Dichiarazione di fallimento - Riscontro della mera volontà del debitore di differirla - Inammissibilità della proposta di concordato – Conseguente pronuncia.

In tema di concordato preventivo con riserva, non è corretto ritenere che il Tribunale, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione prescritta, debba soprassedere alla dichiarazione di fallimento e limitarsi a concedere il termine per il deposito della proposta e del piano, astenendosi da qualsiasi apprezzamento in ordine ai dati forniti; qualora, infatti, l'inidoneità della documentazione prodotta dal debitore faccia emergere prima facie l'intento dilatorio perseguito attraverso la presentazione della domanda di concordato, nulla impedisce al tribunale di dichiararne l'inammissibilità senza concedere il termine di cui all'art. 161, comma 6, L. fall., procedendo senz'altro all'esame dell'istanza di fallimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito di rigetto del reclamo proposto nei confronti della sentenza di fallimento, ritenendo che spetti al tribunale una delibazione almeno sommaria in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali indispensabili affinché la documentazione contabile depositata possa assolvere la funzione ad essa assegnata nell'ambito della procedura, in modo tale da evitare che la produzione di documenti assolutamente inidonei allo scopo possa costituire un espediente per ritardare artificiosamente la definizione del procedimento, danneggiando gli interessi dei creditori). (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-26-maggio-2022-n-17164-pres-genovese-est-mercolino

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27680.pdf

[in tema di apprezzamento sommario da parte del giudice della documentazione allegata sin dal momento della presentazione della domanda di concordato, in particolare con riserva e di idoneità della stessa, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7117 https://www.unijuris.it/node/5180; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n. 33594 https://www.unijuris.it/node/5919 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 ottobre 2018 n. 25602 https://www.unijuris.it/node/4496; in tema di coordinamento tra concordato preventivo e fallimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30539 https://www.unijuris.it/node/4502].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: