Corte di Cassazione (16531/2022) – Presupposti affinché i crediti sorti dopo il deposito di una domanda di concordato con riserva, poi dichiarato inammissibile, possano risultare prededucibili nella successiva amministrazione straordinaria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16531 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Alberto Pazzi.
Domanda di concordato con riserva – Atti posti in essere dal debitore subito dopo la domanda – Atti autorizzati o funzionali alla conservazione del patrimonio – Dichiarazione di inammissibilità di quella procedura – Apertura della procedura di amministrazione straordinaria – Stato passivo e opposizione – Crediti sorti dopo il deposito della domanda di concordato e prima della dichiarazione di insolvenza - Soddisfazione in prededuzione ai sensi della continuità – Presupposti necessari.
In tema di ammissione allo stato passivo, i crediti di terzi, derivanti da atti preventivamente autorizzati o da atti che, seppur non autorizzati, siano funzionali alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio del debitore, compiuti dopo il deposito di una domanda di concordato con riserva, poi dichiarata inammissibile, e prima della dichiarazione di insolvenza, sono prededucibili nella successiva procedura di amministrazione straordinaria, anche a prescindere dal mancato richiamo del disposto dell'art. 111, comma 2, L. fall. all'interno del D.Lgs. n. 270/1999, purché tra le due procedure vi sia un rapporto di consecuzione, essendo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa. (Massima Ufficiale)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-maggio-2022-n-16531-pres-genovese-est-pazzi
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27574.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713 https://www.unijuris.it/node/4687].