Corte di Cassazione (15876/2022) – Mancata approvazione di un concordato con riserva proposto in sede prefallimentare in ragione dell'esclusione dal voto di un fideiussore. Non necessità di una nuova audizione del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 17 maggio 2022, n. 15876 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Massimo Ferro.
Concordato con riserva – Deposito dell'istanza nel corso di una procedura prefallimentare – Insussistenza dei necessari presupposti - Tribunale – Dichiarazione di inammissibilità della proposta - Contestuale dichiarazione di fallimento - Omessa nuova audizione del debitore – Irrilevanza – Possibilità della proposizione di tesi difensive nella precedente sede.
Concordato preventivo – Fideiussore del proponente – Esclusione dal voto – Ragioni sottostanti.
Ove sia stata presentata proposta di concordato cd. in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F., l’obbligo di provvedere ad un’audizione in camera di consiglio del debitore, come prescritta dall’art. 162, secondo comma, L.F., s’intende rispettato allorquando la proposta si inserisca nell’ambito di una procedura prefallimentare e il debitore abbia già avuto modo di svolgere le sue difese prima della pronuncia di inammissibilità [nello specifico, a motivo del mancato raggiungimento della maggioranza dei voti necessaria all'approvazione della proposta, causa l'esclusione dal voto di un suo fideiussore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di concordato preventivo, il fideiussore del proponente non ha diritto di voto, atteso che l'art. 174, comma 4, L. fall., consente soltanto il suo intervento nell'adunanza e che prima del pagamento egli non ha un credito di regresso nei confronti del debitore, potendo esercitare verso di lui solo l'azione di rilievo, ex artt. 1950-1953 c.c., che mira ad ottenere un facere e non un dare. Segnatamente, il fideiussore ha diritto di regresso verso il debitore principale solo quando abbia pagato il creditore, tant'è che, ai sensi dell'art. 61 L. fall., il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito; il fidejussore così non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale, ma solo dopo il predetto pagamento, in surrogazione del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso; ed invero il pagamento del debito garantito non è condizione di esigibilità, ma presupposto per la stessa esistenza del credito di regresso del fideiussore dal momento che prima del pagamento del debito garantito il credito di regresso non è proprio sorto ed è, dunque, inesistente. (Massima Ufficiale)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-i-17-maggio-2022-n-15876-pres-bisogni-est-ferro
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27523.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 giugno 2016 n. 12957 https://www.unijuris.it/node/2932; Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083 https://www.unijuris.it/node/1945; con riferimento alla seconda massima:Cassazione civile, Sez. I, 06 Settembre 2019, n. 22382https://www.unijuris.it/node/4914 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2020, n. 25317https://www.unijuris.it/node/5391].