Tribunale di Napoli – Diffondersi della pandemia da Covid 19: alla luce del disposto dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020 si deve ritenere posposta nel tempo, con riferimento agli esercizi in cui opererebbe, l'applicabilità degli artt. 2446, 2247 e 2482 bis c
Tribunale di Napoli, Sez. III civ. - specializzata in materia d'impresa, 02 aprile 2022 – Giudice Mario Fucito.
Diffondersi della pandemia da Covid 19 – Art. 6, commi 2 e 3, del D.L. n. 23/2020 – Normativa emergenziale – Deroghe al disposto degli artt. 2446, comma 2, c.c., 2447 e 2482 bisc.c. – Previsione - Ambito temporale di applicazione – Anno di esercizio in cui opererebbe l’obbligo di effettuare gli interventi sul capitale previsti da detti articoli.
Alla luce del disposto dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, in vigore dal 01.03.2022, per effetto del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, con riferimento alle perdite societarie emerse negli esercizi 2020 e 2021 a causa del diffondersi della pandemia da Covid 19, l'attivazione dei rimedi di cui agli artt. 2446, comma 2, 2447 e 2482bis c.c., da adottarsi doverosamente in caso di avveramento di una perdita del capitale sociale oltre i limiti di legge, si deve considerare posposta per legge nel tempo, dal momento che la deroga in questione rileva nella misura in cui si riverbera sull’esercizio che dovrebbe determinare l’attivazione delle procedure straordinarie previste da detti articoli e che il termine di riferimento si deve considerare l’anno di esercizio coperto dalla normativa emergenziale e non quello in cui si è verificato il fatto costitutivo della perdita [alla luce della deroga a quegli articoli introdotta dal suddetto decreto legge, il tribunale ha considerato legittimo, nell'an e nel quantum, l'aumento del capitale sociale di una società ammessa al concordato preventivo dal 2020, come disposto, nel rispetto degli obblighi concordatari dalla stessa assunti, dall'amministratore giudiziario a tal fine nominato dal tribunale, ai sensi dell'art. 185, VI comma, L.F., per ovviare all'inerzia degli amministratori di quella società]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-napoli-4-aprile-2022-est-fucito_1