Tribunale di Rieti – Della fallibilità delle associazioni sportive dilettantistiche.
Tribunale Ordinario di Rieti, Sez. Fallimentare, 14 aprile 2022 (data della pronuncia) – Pres. Pierfrancesco de Angelis, Rel. Francesca Sbarra, Giud. Barbara Vicario.
Fallibilità - Riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale – Scopo di lucro, ovvero lucro soggettivo - Elemento non essenziale - Obiettiva economicità dell'attività esercitata, c.d. lucro oggettivo - Presupposto decisivo.
Associazione sportiva dilettantistica – Fallibilità - Elementi fattuali essenziali.
Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi, e l'attività commerciale prevalga su tutte le altre attività esercitate (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Costituiscono elementi fattuali per ritenere un’associazione sportiva dilettantistica assoggettabile a procedura fallimentare: le dimensioni economiche rilevanti; gli elevati ricavi e costi di gestione; il sistematico ricorso al credito bancario; lo svolgimento di attività pubblicitarie e di sponsorizzazione; il ricevere ingenti finanziamenti; l’avere un volume di ricavi considerevole, tale da superare abbondantemente i ricavi derivanti dalle quote di associazione dei praticanti aderenti ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)