Corte di Cassazione (26501/2021) – La previsione di una proroga fino a diciotto mesi del termine per la presentazione di domande di insinuazione al passivo tardive deve essere esplicitamente contenuta nella sentenza di fallimento.

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Data di riferimento: 
29/09/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI Prima civile, 29 settembre 2021, n. 26501 – Pres. Rel. Massimo Ferro.

Fallimento – Insinuazione tardiva al passivo di crediti – Termine di dodici mesi – Prorogabilità in ragione della complessità della procedura – Facoltà che deve essere riconosciuta in sede di sentenza di fallimento – Udienza dei creditori – Fissazione oltre i dodici mesi dal deposito – Circostanza non determinante detta implicita automatica proroga.

In tema di ammissione allo stato passivo del fallimento, nella fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4, l. fall. non può intendersi implicita l'estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l. fall., evocando le due norme altrettante distinte attività e postulando la seconda di esse la necessità di una proroga esplicita contenuta nella sentenza di fallimento e specificamente quantificata, senza alcun automatismo correlato con il rispetto del termine imposto dalla prima. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27120.pdf

 [con riferimento al precedente rappresentato da una vicenda perfettamente sovrapponibile a quella nello specifico decisa, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 15 giugno 2021, n. 16944 https://www.unijuris.it/node/5710].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: