Corte di Cassazione (4345/2022) – Dichiarazione di fallimento in estensione di una società di fatto occulta: la parte interessata a far valere l'avvenuta partecipazione al collegio di un giudice tenuto all'astensione deve proporre istanza di ricusazione.

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Data di riferimento: 
10/02/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10  febbraio 2022, n. 4345 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Alberto Pazzi.

Società di fatto occulta - Dichiarazione di fallimento in estensione – Giudice che aveva autorizzato il curatore alla proposizione dell'azione - Obbligo di astensione - Mancato rispetto – Partecipazione al collegio giudicante - Nullità della sentenza – Esclusione – Soggetti interessati a far valere l'invalidità - Istanza di ricusazione del giudice - Presupposto necessario.

Il giudice che abbia autorizzato il ricorso per la dichiarazione di fallimento non può, in quanto incompatibile, prendere parte alla decisione del ricorso suddetto ed ha un obbligo di astensione, la cui violazione però  può essere fatta valere dalla parte unicamente con l’istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all’art. 52, c.p.c. e non, tranne che nell'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, come motivo di nullità della sentenza. [nello specifico la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Fallimento di una società di fatto occulta avverso la pronuncia della Corte d'Appello che aveva accolto il ricorso proposto dai soci dichiarati falliti avverso la pronuncia di un fallimento in estensione ex art. 147, quinto comma, L.F., in quanto del collegio che aveva preso tale decisione aveva fatto parte il magistrato che aveva autorizzato il curatore a proporre tale azione, senza però verificare che i ricorrenti avessero, come avrebbero dovuto, sollevare istanza di ricusazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%204345%20del%202021.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2017 n. 12066 https://www.unijuris.it/node/3565; Corte di Cassazione, Sez. I civ. , 08 maggio 2019, n. 12057 https://www.unijuris.it/node/4674 e Cassazione civile, Sez. I, 09 Novembre 2016, n. 22835 https://www.unijuris.it/node/3921].

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