Corte di Cassazione (9787/2022) - Ammissibilità delle eccezioni estintive, modificative o impeditive del credito del fallito proposte dal terzo nel giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/03/2022

Cass., Sez. 2, 25 marzo 2022, n. 9787, Pres. Di Virgilio, Est. Dongiacomo

FALLIMENTO – Eccezioni estintive, modificative o impeditive del credito del fallito proposte dal terzo nel giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito – Ammissibilità.

Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il terzo può proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa di tale diritto, in quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad ottenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-25-marzo-2022-n-9787-pres-di-virgilio-est-dongiacomo

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27205.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: