Tribunale di Bergamo – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 182 septies L.F.: soggetti interessati a quella disposizione e natura derogatoria di tale previsione rispetto alla disciplina codicistica.

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Data di riferimento: 
30/03/2022

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., proc. concorsuali e esecuz. forzate,  30 marzo 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Laura De Simone, Giud. Bruno Gian Pio Conca e Elena Gelato.

Accordi di ristrutturazione – Creditori bancari ed intermediari finanziari non aderenti – Possibile estensione degli effetti anche a tale categoria di creditori – Soggetti da ritenersi coinvolgibili.

Accordi di ristrutturazione – Creditori bancari ed intermediari finanziari non aderenti – Possibile  estensione  degli effetti - Ipotesi di deroga alle norme codicistiche.

L’art.182 septies L.F. autorizza l’imprenditore in stato di crisi ad estendere l'accordo di ristrutturazione concluso ai sensi dell'art. 182 bis di detta legge con la maggioranza dei creditori pure ai creditori bancari ed intermediari finanziari non aderenti, laddove risulti esposto nei confronti dei creditori appartenenti a quella categoria in misura pari o superiore alla metà dell’indebitamento complessivo aziendale. Quand’anche non vi sia un preciso riferimento normativo, l’ampio richiamo all’attività bancaria e d’intermediazione finanziaria presuppone esclusivamente che si tratti di soggetti regolarmente autorizzati ad esercitare detta attività, escludendo l’applicabilità della norma nei confronti delle sole banche o dei soli intermediari non autorizzati. I soggetti cui la norma si riferisce possono pertanto ritenersi essere: gli istituti di credito autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria iscritti nell’albo dell’art. 13 del D.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) e gli intermediari finanziari autorizzati di cui all’art. 106-107 del TUB (per rinvio dall’art. 18 del TUF)  e i soggetti abilitati ai servizi di investimento (tra i quali ad esempio le imprese di leasing, i consorzi fidi, le società di factoring, le società che erogano credito al consumo, le società veicolo impiegate nelle cartolarizzazioni). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In deroga al principio di relatività del contratto di cui all’art.1372, II comma, c.c. e alla disciplina codicistica del contratto a favore di terzi di cui all’art.1411 c.c., la previsione dell’art.182 septies L.F. consente di superare la regola della non vincolatività dell’accordo per i creditori non aderenti di cui all’art. 182 bis L.F., in favore, del principio maggioritario mutuato dal modello concordatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-30-marzo-2022-est-de-simone

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: