Corte di Cassazione (7258/2022) - Notifica del ricorso per fallimento al debitore irreperibile: modalità.
Cass., Sez. 1, 4 marzo 2022, n. 7258, Pres. Cristiano, Est. Fidanzia
Notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione - Notifica a mezzo PEC non andata a buon fine - Impossibilità di compimento della notifica presso la sede attestata dall’Ufficiale Giudiziario - Presupposto dell’irreperibilità – Ulteriori ricerche.
L'art. 15, comma 3, L. fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia andata a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l'irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l'ufficiale giudiziario abbia attestato l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale. Massima Ufficiale
[Premesso che per il provvedimento massimato non può essere condiviso il principio di diritto enunciato, peraltro in obiter, da Cass. n. 28803/2018, che (richiamando Cass. n. 6761/2004, ovvero un precedente riferito a fattispecie regolata dall’art. 15 ante – riforma, in cui, in difetto di specifiche disposizioni, le modalità di notificazione dell’istanza erano necessariamente quelle previste dal codice di rito) ha affermato che ”per ritenere l’irreperibilità di una società, è necessario che l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche documentate nella relazione di notifica e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che il diverso esito delle precedenti notificazioni fosse riconducibile non ad una doverosa e diligente attività di ricerca del destinatario, ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili”,cfr in questa rivista la richiamata Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 novembre 2018, n. 28803 -https://www.unijuris.it/node/4954 ]
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-4-marzo-2022-n-7258-pres-cristiano-est-fidanzia