Corte di Cassazione (6866/2022) – Fallimento: considerazioni in tema di modalità di notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza e in tema di ricorribilità in cassazione avverso le decisioni dei giudici del merito.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 marzo 2022, n. 6866 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Eduardo Campese.
Fallimento – Ricorso e decreto di fissazione di udienza - Impossibilità della notifica a mezzo posta elettronica certificata - Omesso dovere da parte degli imprenditori di dotarsi di un indirizzo PEC – Notifica presso la sede della società come risultante dal registro delle imprese - Ammissibilità – Modalità cui fare ricorso in tale ipotesi.
Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale cosicché, a norma dell'art. 15 comma 3 l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare, quando la notificazione non può essere compiuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore, può procedersi presso la sede risultante dal registro delle imprese. (Massima ufficiale)
Il vizio di un provvedimento decisorio [nello specifico, di un giudizio di merito per quanto riguarda i presupposti di fallibilità e i relativi oneri della prova] previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve in sede di ricorso in cassazione essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27112.pdf
[con riferimento alla prima massima. in tema di applicabilità in sede di istruttoria prefallimentare dell' art. 15, terzo comma, L.F. e non dell'art. 145 c.p.c., cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 giugno 2018, n. 16864 https://www.unijuris.it/node/4825; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 febbraio 2020, n. 5311 https://www.unijuris.it/node/5530; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2017 n. 602 https://www.unijuris.it/node/3134; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2016 n. 17946 https://www.unijuris.it/node/3061; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 novembre 2018, n. 28803 https://www.unijuris.it/node/4954; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 14 marzo 2018 n. 6378 https://www.unijuris.it/node/4043; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 05 marzo 2018 n. 5080 https://www.unijuris.it/node/4230 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2016 n. 17946 https://www.unijuris.it/node/3061; in tema di costituzionalità dello stesso art. 15 L.F.: Corte Costituzionale, 16 giugno 2016, n. 146 https://www.unijuris.it/node/6176]