Tribunale di Modena – Sovraindebitamento e piano del consumatore; accoglibilità della domanda del proponente di sospensione di procedimenti di esecuzione forzata in corso, ma non di giudizi di cognizione.

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Data di riferimento: 
18/02/2022

Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III civ. - Sottosez. Fallimentare, 18 febbraio 2022 (data della pronuncia) - Giudice Camilla Ovi.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Istanza di sospensione di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo – Non accoglibilità – Fondamento.

Laddove nel contesto di una domanda di ammissione alla procedura di piano del consumatore, il soggetto sovraindebitato formuli un'istanza di sospensione di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo pendente, si deve ritenere che detta richiesta non possa trovare accoglimento in quanto l’art. 12 bis, comma 2, della legge 3/2012 prevede che  il giudice possa, col decreto che fissa la data dell'udienza per la convocazione dei creditori,  disporre la sospensione, nelle more  che ciò avvenga,  dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, ma non possa farlo con riferimento ad un giudizio di cognizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27002.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: