Corte di Cassazione (3165/2022) - Mancanza di una espressa imputazione a t.f.r. del credito ammesso al passivo ed esclusione dell’intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Febbraio 2022, n. 3165. Pres. Berrino. Est. Cavallaro.
Mancanza di una espressa imputazione a t.f.r. di un credito ammesso al passivo - Intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS – Esclusione.
In caso di fallimento del datore di lavoro, ove manchi una espressa imputazione del credito ammesso al passivo a t.f.r., va escluso l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 297 del 1982, è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso, atteso che il predetto Fondo non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale. (massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26862.pdf
[Cfr in questa rivista, sia pur con riferimento a diversa fattispecie, anche Tribunale di Cassino, Sez. Lavoro, 10 giugno 2019 – https://www.unijuris.it/node/4872 ]