Corte di Cassazione (3165/2022) - Mancanza di una espressa imputazione a t.f.r. del credito ammesso al passivo ed esclusione dell’intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS.

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Data di riferimento: 
02/02/2022

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Febbraio 2022, n. 3165. Pres. Berrino. Est. Cavallaro.

Mancanza di una espressa imputazione a t.f.r. di un credito ammesso al passivo - Intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS – Esclusione.

In caso di fallimento del datore di lavoro, ove manchi una espressa imputazione del credito ammesso al passivo a t.f.r., va escluso l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 297 del 1982, è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso, atteso che il predetto Fondo non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26862.pdf

[Cfr in questa rivista, sia pur con riferimento a diversa fattispecie, anche Tribunale di Cassino, Sez. Lavoro, 10 giugno 2019 – https://www.unijuris.it/node/4872 ]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: