Corte di Cassazione (13468/2021) – Concordato preventivo omologato: ai fini della sua risoluzione assume rilievo solo il fatto oggettivo dell'inadempimento grave da parte del proponente, delle obbligazioni assunte.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 18 maggio 2021, n. 13468 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Massimo Ferro.
Concordato omologato – Fase esecutiva – Termine fissato per l'ultimo adempimento - Creditori - Azione di risoluzione – Proponibilità non oltre l'anno – Inadempimento di non scarsa importanza – Riscontro da parte del giudice di merito – Operatività dell'istituto anche prima delle scadenze di pagamento – Pronuncia ammissibile – Non sindacabilità.
Concordato con continuità aziendale – Omologazione – Fase esecutiva – Debitore - Mancato adempimento delle obbligazioni assunte – Inadempimento ascrivibile a fatto di un terzo – Buona fede del proponente – Irrilevanza – Risoluzione possibile del concordato.
Se è vero che l'azione di risoluzione del concordato omologato ex art. 186 L.F. è proponibile non oltre un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento, l'istituto può ben operare anche prima, laddove sia riscontrato l'inadempimento di non scarsa importanza, come accertato dal giudice di merito e senza ammissibile sindacabilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si deve ritenere estranea alla ratio dell'istituto della risoluzione del concordato omologato, come previsto dall'art. 186 L.F., la circostanza che l'inadempimento di non scarsa importanza agli obblighi assunti dal proponente nei confronti dei creditori che la giustifica sia allo stesso imputabile o meno, in quanto detta disposizione sanziona la perdita di causa funzionale del regime concordatario e rimuove un assetto che non può assicurare ai creditori l'ottemperanza degli obblighi verso di essi assunti e non eseguiti; e ciò a prescindere dalla buona fede o meno del debitore e quindi anche se il mancato adempimento sia stato causato dal comportamento tenuto da un soggetto terzo [nello specifico, da un creditore, fornitore strategico, che seppur integralmente soddisfatto, aveva interrotto il rapporto commerciale con il proponente un concordato in continuità, mettendolo per tale motivo nella condizione di non poter ottemperare, proseguendo l'attività aziendale, agli impegni assunti nei confronti degli altri creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26842.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 29 Maggio 2019, n. 14601 https://www.unijuris.it/node/4896].