Corte di Cassazione (5858/2022) – Modalità di rinnovazione della notifica ex art. 15 l.f. qualora abbia avuto esito negativo la notificazione a cura della Cancelleria all'indirizzo p.e.c. del debitore.
Cass., Sez.1, 22 febbraio 2022, n. 5858, Pres. Genovese, Est. Terrusi
Istruttoria prefallimentare - Notifica ex art. 15 L. fall. all’indirizzo di posta certificata – Esito negativo - Rinnovazione - Modalità.
Ai sensi dell'art. 15 L. fall., se la notificazione a cura della Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicché la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della Cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Massima Ufficiale
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27237.pdf
[Cfr in questa rivista la citata Cassazione civile, sez. I, 03 Giugno 2020, n. 10511 - https://www.unijuris.it/node/6124 e, fra le altre, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2021, n. 13507 - https://www.unijuris.it/node/5702]