Tribunale di Brescia – Proposta di concordato preventivo con continuità diretta e valutazioni che depongono in senso favorevole alla sua omologazione.

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Data di riferimento: 
04/02/2022

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 04 febbraio 2022 - Pres. Rel. Simonetta Bruno, Giud. Stefano Franchioni e  Alessandro Pernigotto.

Concordato preventivo in continuità diretta – Presupposti che depongono a favore della sua omologabilità – Rilevanza in particolare del positivo impatto sociale sul territorio.

Con riferimento a un proposta di concordato preventivo in continuità diretta, il Tribunale procede alla sua omologa laddove ravvisi che debbano confermarsi le favorevoli valutazioni in termini di fattibilità già espresse in sede di ammissione della società proponente a quella procedura, come già rappresentate dal Collegio dei Commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 L.F. e come sottoposte al vaglio critico dei creditori e dagli stessi regolarmente accettate, e che, in particolare, debbano ribadirsi i suoi aspetti positivi legati all’impatto sociale sul territorio in termini di conservazione dell’occupazione dei dipendenti, degli agenti e delle cooperative collegate all'indotto economico, nonché quelli conseguenti alla possibile continuazione dei rapporti commerciali, anche a fronte di una falcidia concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-4-febbraio-2022-est-bruno

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26783.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: