Tribunale di Modena – Piano del consumatore: non può opporsi all'omologa il professionista che non abbia adeguatamente valutato e verificato la condizioni economiche del richiedente la concessione di un finanziamento.
Tribunale di Modena, Sez. Fallimentare, 16 luglio 2021 (data della pronuncia) – Giud. Emilia Salvatore.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione – Soggetto finanziatore – Mancata adeguata valutazione del c.d. merito creditizio - Opposizione – Proposizione inammissibile – Non riscontrabilità di una colpa grave in capo al debitore - Fondamento.
Alla luce dell'obbligo che grava sul soggetto finanziatore, tenuto conto delle sue specifiche competenze e dei mezzi a sua disposizione, di adeguatamente valutare e verificare, in sede di erogazione di un credito, le condizioni economiche e reddituali del richiedente, come in possesso di uno stipendio fisso da lavoro dipendente, da questi ritenuto verosimilmente idoneo, mediante ricorso alla cessione del quinto, a consentirgli in prospettiva futura di onorare la sua nuova obbligazione, si deve ritenere che, in sede di omologa di un piano del consumatore, quel professionista non possa dolersi di una valutazione in senso positivo da lui stesso evidentemente operata in modo inadeguato, anche per consentire al debitore di rientrare da una precedente esposizione; ciò in quanto non può per tale ragione ravvisarsi in capo al sovraindebitato proponente, nei cui confronti siano successivamente subentrate nuove necessità di ordine familiare, tutte non voluttuarie o superficiali, quella colpa grave che gli inibirebbe di avere accesso alla specifica procedura di composizione della crisi a tal fine attivata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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