Tribunale di Bergamo – Composizione negoziata della crisi: risulta illogico che l'accesso a quella procedura sia richiesto da una società in liquidazione senza che siano dedotti i presupposti per la revoca di tale stato.
Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., proc. concorsuali e esec. forzate, 15 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giud. Laura De Simone.
Composizione negoziata – Domanda di conferma della misura protettiva – Proposizione da parte di una società in liquidazione – Mancata deduzione dei presupposti per la revoca di tale stato - Istanza da considerarsi priva di senso logico - Mancata allegazione del piano finanziario a sei mesi – Circostanza aggravante – Rigetto del ricorso.
L’art.2 del D.L. n.118/2021 è chiaro nel riservare il procedimento di composizione negoziata alle ipotesi in cui risulta “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”, per cui si palesa un ossimoro l’accesso a quella procedura da parte da una società in liquidazione, peraltro da più anni, senza che neppure sia dedotta (oltre che documentata) la sussistenza dei presupposti per la revoca ex art. 2487 ter c.c. della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione. [nello specifico, il Tribunale ha rigettato l’istanza dell'imprenditore, che aveva dato impulso alla procedura di composizione negoziata della crisi, di conferma della misura protettiva della sospensione della procedura esecutiva immobiliare intentata nei suoi confronti da un creditore, in quanto rimaneva oscuro come, dopo un lasso decennale, un’impresa, come la ricorrente, in fase di chiusura liquidatoria dei rapporti potesse veder ripristinato un equilibrio economico-finanziario atto a resuscitarne la continuità, mettendola in condizione di produrre valore; ciò vieppiù in ragione di una preoccupante assenza di un piano finanziario per i successivi sei mesi, come previsto dall’art.7 (comma 2, lett.d) del D.L. 118/2021, che avrebbe già dovuto essere stato allegato dalla società al momento dell’inserimento sulla piattaforma dell’istanza di nomina dell’esperto, essendo previsto anche dall’art. 5, ed in ragione altresì del fatto che si evinceva anche dalla relazione richiesta all’esperto che i dati resi disponibili dall’impresa non erano adeguati a sorreggere un piano di risanamento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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