Tribunale di Parma – Istanza di fallimento in estensione di una supersocietà di fatto ex art. 147, quinto comma, L.F.: situazioni da provarsi al fine di poterne desumere l'esistenza.
Tribunale di Parma, 17 dicembre 2021 – Pres. Antonella Ioffredi, Rel. Irene Colladet, Giud. Marco Vittoria.
Supersocietà’ di fatto – Prove volte a dimostrarne l'esistenza – Fallimento in estensione - Riscontro necessario del suo stato di insolvenza.
Perché si possa affermare l'esistenza di una supersocietà di fatto ai fini dell'applicazione dell'art. 147, comma quinto, L.F., ossia perché si possa addivenire alla dichiarazione di fallimento in estensione della società personale di fatto esistente tra una società di persone già dichiarata fallita e una o più persone fisiche e/o giuridiche, siano esse società di persone o di capitali, deve essere fornita la prova, anche mediante presunzioni: a) della c.d. “apparenza della società”, da intendersi come comportamenti di due o più persone fisiche o giuridiche che operano nel mondo esterno in modo da generare il convincimento che agiscano quali soci (come deducibile in particolare dalla circostanza che abbiano una sede sociale comune e che abbiano una denominazione che faccia riferimento allo stesso tipo di attività); b) del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme e non contrario all'interesse dei soci; c) dell’insolvenza della stessa, in quanto non desumibile da quella del socio di fatto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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