Tribunale di Padova – Concordato preventivo: qualunque soggetto terzo deve ritenersi legittimato ad acquistare dai creditori originari crediti al fine di poter presentare, ai sensi dell'art. 163, quarto comma L.F., una proposta concorrente.
Tribunale di Padova, 02 aprile 2021 – Pres. Giovanni Giuseppe Amenduni, Rel. Micol Sabino.
Concordato preventivo – Soggetto terzo – Acquisto di crediti dai creditori originari del proponente – Violazione dell'art. 106 TUB – Esclusione – Presentazione di una proposta concorrente – Legittimazione da ritenersi non limitata alle sole banche e agli intermediari autorizzati.
L'acquisizione a titolo oneroso da parte di un terzo di crediti posseduti dai creditori originari del soggetto che aveva precedentemente proposto una domanda di concordato preventivo, come volta a consentirgli, al fine di poter presentare ex art. 163, quarto comma, L.F. una proposta concorrente, di rappresentare almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'art. 161, secondo comma, lettera a), L.F., deve ritenersi non violi la riserva di cui all'art. 106 del TUB, che riconosce agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, il diritto alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, in quanto in caso contrario risulterebbe svuotata di significato la suddetta disposizione della legge fallimentare salvo ritenere irragionevolmente limitata alle sole banche e agli intermediari autorizzatila platea dei terzi legittimati alla formulazione di dette proposte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)