Tribunale di Milano – Accordo di ristrutturazione: portata del giudizio del tribunale di fattibilità specifica del piano con riferimento, in particolare, alla congruità della relazione del professionista attestatore.

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Data di riferimento: 
12/12/2021

Tribunale di Milano, Sez. II civ. - Fallimentare, 12 dicembre 2021 – Pres. Alida Paluchowski, Rel. Luisa Vasile, Giud. Luca Giani.

Accordo di ristrutturazione –  Programma finalizzato alla continuità aziendale - Giudizio di fattibilità specifica del piano – Valutazione della relazione dell'attestatore – Contenuto -  Severa analisi del periodo iniziale e dei primi cinque anni di attività – Ipotesi di sviluppo dell'attività per i cinque anni successivi - Esame necessariamente caratterizzato da aleatorietà – Vaglio da considerarsi comunque idoneo – Fondamento.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. si deve osservare che, laddove gli stessi risultino basati su piani industriali a sviluppo poliennale, l'inevitabile aleatorietà che caratterizza alcuni aspetti prognostici su cui si fondano (spesso collegati a fluttuazioni di settore o di mercato, anche globale) rende impossibile e ineseguibile una valutazione in termini di certezza o quasi certezza o elevata probabilità del conseguimento del grado di soddisfazione dei creditori, in particolare di quelli estranei, come prospettata dall'imprenditore, ragion per cui il vaglio di attuabilità deve essere inevitabilmente operato rebus sic stantibus, e deve pertanto essere tanto più rigoroso quanto più prossimi sono gli sviluppi oggetto di valutazione, mentre diverrà progressivamente meno minuzioso o stringente quanto più remoti nel futuro sono gli eventi su cui si basa l'analisi, con la conseguenza che la  relazione che il professionista, ai sensi del primo comma, deve redigere, sotto tale profilo, dovrà essere particolarmente severa nell'analisi dei dati di partenza, mentre, man mano che procede con la ricostruzione degli eventi futuri, si dovrà concentrare maggiormente sulla ragionevolezza delle premesse assunte, pur nella consapevolezza della  crescente  stocasticità delle conseguenze che da tali premesse si intendono dedurre [nello specifico il tribunale, in sede di omologazione, ha considerato giustificato che l'attestazione del professionista, che corredava la domanda dell'imprenditore, risultasse essere, con riferimento alla aspettativa di soddisfazione integrale dei creditori estranei, di cui veniva data contezza, suscettibile di coprire un periodo limitato di cinque anni, in quanto per i restanti successivi cinque anni (il piano economico-finanziario di cui all'accordo prevedeva che la risoluzione dello stato di crisi si sarebbe realizzata nel contesto di un programma strategico finalizzato alla continuità dell'attività aziendale della durata di dieci anni) un periodo di osservazione maggiore avrebbe rischiato di essere al di fuori della portata del rilascio del giudizio di fattibilità specifica del piano]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-4-novembre-2021-pres-paluchowskj-est-vasile

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26555.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: