Tribunale di Parma – Fallimento: l'esdebitazione può riconoscersi anche laddove solo un parte dei creditori risulti essere soddisfatta e anche quelli stessi in misura minima.
Tribunale Ordinario di Parma, 13 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Antonella Ioffredi, Rel. Irene Colladet, Giud. Enrico Vernizzi.
Fallimento – Esdebitazione – Presupposto – Necessario soddisfacimento di tutti i creditori in una misura minima predeterminata – Insussistenza – Ipotesi di soddisfazione in piccola percentuale, solo di una parte dei creditori – Totale insoddisfazione dei restanti –Possibile riconoscimento di quel beneficio – Introduzione dell'art. 14 quaterdecies della L. 3/2012 – Favor del legislatore nei confronti di quell'istituto – Dimostrazione implicita.
Stante l’intento del legislatore di disancorare la concessione dell’esdebitazione dal raggiungimento di un quantum minimo prefissato di soddisfazione dei creditori del fallito, tant’è che l’art. 142 L.F., non contiene rigide previsioni numeriche in tal senso e la subordina invece ad una valutazione più ampia delle cause del default e del comportamento tenuto dal fallito in costanza di procedura, e stante che il favor del legislatore nei confronti del debitore in stato di crisi economico finanziaria è dimostrato dalla recente introduzione, con L. 176/2020, nell'ambito della L. 3/2012 dell'art.14 quaterdecies,che prevede la possibilità, a determinate condizioni, della c.d. “esdebitazione a costo zero del debitore incapiente”, si deve ritenere che in ambito fallimentare sia possibile riconoscere l'esdebitazione anche al debitore che sia riuscito a soddisfare in misura molto contenuta alcuni creditori [nello specifico nella percentuale del solo 2%], lasciandone altri completamente insoddisfatti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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