Corte di Cassazione (39123/2021) - Opponibilità alla massa dei creditori di una ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 dicembre 2021, n. 39123 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Umberto L.C.G. Scotti.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo - Decreto del tribunale pronunciato in udienza – Ricorso in cassazione – Termine per la proposizione – Decorrenza dalla pronuncia – Avvenuta lettura del dispositivo – Condizione necessaria – Presupposto mancante – Decorrenza dalla comunicazione della cancelleria.
Fallimento – Stato passivo – Insinuazione basata su un atto di ricognizione di debito – Insussistenza del rapporto sottostante – Contestazione non sollevata dal curatore – Accoglibilità della domanda.
In tema di procedimento di opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 99 L. fall., nel caso, non espressamente previsto ma consentito dalla legge, in cui il Collegio emetta il decreto in udienza in presenza delle parti, il termine di cui all'art. 99, comma 12, L. fall. per proporre ricorso per Cassazione decorre dalla pronuncia in udienza solo se del decreto è stata data lettura integrale alle parti in udienza, attestata a verbale, mentre, in difetto di tale requisito, detto termine decorre dalla successiva comunicazione da parte della Cancelleria. (Massima ufficiale)
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità.(Principio di diritto)
[con riferimento al principio generale su esposto di opponibilità di una ricognizione di debito, cfr. in senso difforme in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2019, n. 10215 https://www.unijuris.it/node/4660; al riguardo la Corte nell'occasione ha affermato di dissentire dal principio contenuto in quel precedente, vieppiù sottolineando la diversità della situazione che ne stava alla base, dato che in quella sottoposta al suo giudizio il riconoscimento dell'esposizione debitoria da parte della società poi fallita aveva carattere bilaterale e contrattuale, in quanto contenuta in un accordo quadro con funzione in parte transattiva, mentre il precedente era contenuto in un atto pubblico unilaterale sottoscritto dalla società poi fallita, cfr anche in questa rivista la richiamata Cass. 20.04 2018 n. 8829 - https://www.unijuris.it/node/4746 con analoga massima ufficiale ].