Tribunale di Padova - Presupposto per poter considerare in continuità il concordato preventivo che pur preveda la liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa.

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Data di riferimento: 
22/12/2021

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 22 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Giovanni Giuseppe Amenduni, Rel. Paola Rossi, Giud. Manuela Elburgo.

Società holding – Proposta di concordato preventivo – Previsione della cessione delle sue partecipazioni in alcune  delle controllate – Società del gruppo rappresentanti il core business aziendale - Conservazione  dell'attività di direzione e coordinamento delle stesse – Previsione del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria - Concordato da considerarsi in continuità – Applicabilità della disciplina speciale ex art. 186 bis L.F,

Può qualificarsi come in continuità il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale, ragion per cui lo stesso rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall’art. 186 bisL.F., che al primo comma espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito. Detta norma non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori [nello specifico  il Tribunale ha ritenuto che si potesse considerare in continuità diretta il concordato proposta da una holding che nonostante la cessione delle sue partecipazioni in alcune delle società controllate, avrebbe continuato a svolgere tale ruolo nei confronti delle altre controllate che rappresentavano il core businnes aziendale ed ha altresì ritenuto che si potesse configurare il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori in quanto la prosecuzione da parte della proponente dell'attività di direzione e coordinamento fino a quel momento esercitata e la concretizzazione delle sinergie del gruppo avrebbe generato “flussi” monetari da parte delle partecipate che sarebbero venuti meno nella prospettiva liquidatoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Sentenza%20PAdova.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: