Tribunale di Palermo – Legittimazione del titolare di un credito postergato a proporre istanza di fallimento. L'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi di cui al D.L. 118/2021 e impedimento alla dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
29/11/2021

Tribunale di Palermo, Sez. Fallimentare, 29 novembre 2021 - Pres. Giovanni D'Antoni, Rel. Gabriella Giammona, Giud. Giuseppe Rini.

Socio finanziatore – Legittimazione a proporre istanza di fallimento - Titolarità di un credito postergato – Irrilevanza – Fondamento.

Società interessata ad un ricorso ex art. 6 L.F. – Composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021– Istanza di nomina dell’esperto - Precedente proposizione - Iniziativa che può costituire impedimento alla dichiarazione di fallimento – Richiesta di applicazione di misure protettive – Pubblicazione nel registro delle imprese - Presupposti necessari perché tale preclusione si verifichi.

Dal momento che l'art. 6 L.F. nell'individuare i soggetti legittimati all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento (debitore, creditore, pubblico ministero) non pone alcuna distinzione in ordine alle caratteristiche del credito azionato né al relativo ordine di pagamento, si deve ritenere che anche il titolare di un credito postergato, in quanto titolare di un diritto patrimoniale che lo legittimerebbe ad esperire un'azione esecutiva, ben possa agire per la dichiarazione di fallimento del proprio debitore [nello specifico, il tribunale ha  riconosciuto che il socio, che aveva effettuato un finanziamento a favore della società nelle circostanze previste dall'art. 2467, secondo comma, c.c., si doveva considerare legittimato a richiederne il fallimento pur dovendosi il suo credito per il rimborso considerare, ai sensi del primo comma di detta norma, postergato, ed ha precisato, altresì, come anche i crediti di quel tipo potessero rilevare ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza  dei relativi debitori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nessun rilievo, ai fini della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, può darsi alla sola circostanza che la società debitrice abbia proposto istanza per la nomina dell’esperto ai fini della composizione negoziata della crisi ex D.L. n. 118/2021 (Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale), convertito con modificazioni nella L. n. 247/2021; ciò in quanto, ai sensi dell’art. 6, comma 4, di detto decreto, la preclusione alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento scatta unicamente quando l’imprenditore abbia chiesto l’applicazione di misure protettive del patrimonio, e, segnatamente, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza stessa unitamente all’accettazione dell’esperto, e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata [nello specifico, il tribunale, ha pertanto ritenuto che, non risultando alcuna pubblicazione in tal senso nel registro delle imprese della società debitrice, il procedimento prefallimentare potesse proseguire il suo corso ordinario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-palermo-26-novembre-2021-pres-d-antoni-est-giammona

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26378.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Rovigo 18 agosto 2017https://www.unijuris.it/node/3604 e Tribunale Firenze, 06 giugno 2012 https://www.unijuris.it/node/1468].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: