Tribunale di Roma - Concordato fallimentare: mancanza della perizia prevista dall'art.124 l.f. - Inammissibilità della proposta.

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Data di riferimento: 
13/04/2010

Tribunale di Roma - Sezione fallimentare - 13.04.2010. Giudice delegato dott. Emilio Norelli. Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Arcieri.

Nell'ipotesi in cui tra le attività comprese nel fallimento non vi siano solo somme liquide, ma anche delle azioni giudiziali già promosse (contestualmente) nei confronti dell'amministratore della società (azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.) e la proposta di concordato non preveda il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati collocati nella prima classe, non può farsi a meno della relazione giurata del professionista ex art. 124, terzo comma, l.f., la quale deve prendere in considerazione (oltre alle somme liquide) anche i crediti, le azioni e, in generale, tutte le attività suscettibili di liquidazione ex artt. 105,106,107,108-ter l.f. (gf. Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: