Corte d'Appello di Milano – Presupposti per la dichiarazione di fallimento di una start-up innovativa: perdita dei requisiti per l'esenzione, inadempimento anche di una sola obbligazione, stato di insolvenza al momento della pronuncia.
Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 08 luglio 2021 – Pres. Rel. Mariarosa Busacca, Cons. Alessandro Bondì e Francesco Distefano.
Dichiarazione di fallimento – Inadempimento anche di una sola obbligazione – Presupposto che può risultare sufficiente – Indice che può essere rivelatore di uno stato d'insolvenza.
Dichiarazione di fallimento – Sbilanciamento del passivo rispetto all’attivo – Presupposto non risolutivo – Impotenza dell'imprenditore a soddisfare le sue obbligazione – Possibile indice rivelatore.
Imprenditore – Assoggettabilità a fallimento – Sussistenza dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi – Tribunale - Riscontro da effettuarsi - Situazione esistente al momento della pronuncia – Condizione determinante.
Start-up innovative – Periodo di non fallibilità - Decorrenza dalla data di costituzione – Registro delle imprese - Iscrizione nella sezione speciale – Scadenza fissata al termine del quinquennio – Ulteriore termine di sessanta giorni per la cancellazione – Irrilevanza – Emergenza da Covid 19 – Estensione del periodo a sei anni – Caso specifico – Inapplicabilità – Fondamento.
Società - Considerazione quale star-up innovativa – Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese – Presupposto necessario – Possesso e conservazione dei requisiti richiesti – Ulteriore condizione – Verifica da eseguirsi in sede prefallimentare a fini di esenzione.
L’inadempimento anche di una sola obbligazione può rilevare ai fini della dichiarazione di fallimento nel momento in cui esso manifesti l’impossibilità per l’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni assunte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La sussistenza di uno sbilanciamento del passivo rispetto all’attivo, pur di per sé non risolutivo, costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici ‘fatti esteriori’ che, a norma dell’articolo 5 L.F., si mostrano rivelatori dell’impotenza dell’imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al fallendo non può essere, “retrocessa” alla fase di introduzione del procedimento, ossia al momento della proposizione delle istanze di fallimento, essendo il Tribunale fallimentare chiamato alla disamina della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La perdita del beneficio della non fallibilità prevista a favore delle imprese start-up innovative avviene ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 (convertito in L.221/2012), immediatamente alla scadenza dei cinque anni dalla data di loro costituzione, non potendosi invocare una ultrattività in contrasto con la disciplina in esame, che preclude espressamente di posporre il termine di cessazione dall’esenzione al diverso termine entro cui deve intervenire il formale provvedimento di cancellazione di quelle società dalla sezione speciale dal registro delle imprese (ossia 60 giorni dalla perdita dei requisiti, come previsto dall’articolo 25, comma 16, D.L. 179/2012) [nello specifico, la Corte in sede di valutazione della fallibilità di una società di quel tipo ha ritenuto che detta scadenza non poteva considerarsi estensibile a sei anni alla luce della proroga di 12 mesi prevista dall'art. 38, comma 5, del D.L. n. 34 del 19.5.2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, in quanto a tale data risultavano già trascorsi i cinque anni dalla costituzione della stessa onde aveva già perso in precedenza i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'avvenuta iscrizione, ex art. 25, ottavo comma, del D.L. 179/2012, delle star-up innovative nella sezione speciale del registro delle imprese, che avviene formalmente sulla base di una mera autocertificazione del loro legale rappresentante, non preclude l'accertamento, in sede pre-fallimentare, dell'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l'attribuzione di tale qualifica al fine di verificare l'assoggettabilità o meno delle stesse, sotto il profilo soggettivo, al fallimento, dovendo quelle società possedere e conservare, dal punto di vista sostanziale, come da periodico aggiornamento di detto registro, tutti i requisiti richiesti dal secondo comma di quello stesso articolo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-milano-8-luglio-2021-pres-est-busacca
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26278/CrisiImpresa?Start-up-inno...
[con riferimento alla quarta massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Udine, 22 maggio 2018 https://www.unijuris.it/node/4120].