Tribunale di Roma – Presupposti perché il tribunale possa procedere all'omologazione di un concordato (cram down) nonostante la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assistenziali.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Fallimentare, 07 ottobre 2021 – Pres. Antonino La Malfa, Rel. Angela Coluccio, Giud. Adolfo Ceccarini.
Proposta di concordato preventivo – Amministrazione finanziaria ed enti previdenziali e assistenziali - Mancata adesione – Omologazione forzata– Ammissibilità – Presupposti.
Alla luce del disposto dell'art. 180, quarto comma, L.F., come modificato ad opera del D.L. 125/2020, convertito nella L. 159/2020, la mancata adesione alla proposta di concordato da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, può non costituire ostacolo all’omologazione da parte del tribunale di una proposta di concordato preventivo in quanto lo stesso può procedervi forzatamente (c.d. “cram down”) laddove ricorrano due presupposti, vale a dire qualora il voto degli stessi creditori istituzionali sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge e qualora la proposta concordataria, sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, risulti prevedere il soddisfacimento dei creditori in misura maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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