Tribunale di Napoli – Accordi di ristrutturazione dei debiti: contenuti possibili. Socio della società controllante quella che ne ha richiesto l'omologazione: mancanza di legittimazione a proporre opposizione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
04/05/2021

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 04 maggio 2021 – Pres. Gianpiero Sccoppa, Rel. Eduardo Savarese, Giud. Francesco Paolo Feo.

Accordi di ristrutturazione – Possibile previsione sia della liquidazione che della continuità – Modalità di risanamento proposte- Valutazione rimessa al ceto creditorio.

Accordi di ristrutturazione – Socio al 100% della società controllante la società ricorrente – Opposizione all’omologazione – Mancanza di interesse e conseguente mancanza di legittimazione - Fondamento.

La causa in astratto degli accordi di ristrutturazione è la realizzazione del ripristino della solvibilità dell’impresa a beneficio dei creditori sociali, ripristino che si deve considerare attuabile nei modi più diversi, dalla continuità, diretta o indiretta, alla liquidazione. Gli accordi restano infatti atto di natura privatistica, e il consenso del ceto creditorio si appunta proprio sulle modalità di risanamento e riorganizzazione dell’azienda in funzione dell’adempimento ad esso ceto garantito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il socio al 100% della società controllante la società ricorrente per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art 182 bis L.F. si deve considerare privo dell’interesse all’opposizione in quanto la sua posizione di socio, rispetto agli atti che concernono la gestione della società ove egli detenga quote di partecipazione, è una posizione interna alla società stessa, e ogni doglianza inerente a scelte gestionali e in particolare, come in questo caso, di ristrutturazione del debito, deve, anche quando l’interesse all’opposizione nasce dalla potenziale diversa consistenza della propria partecipazione societaria per effetto delle cessioni previste nella procedura di ristrutturazione,  trovare espressione negli strumenti di tutela che l’ordinamento predispone a tutela del socio contro gli organi sociali che quelle scelte abbiano adottato, e non lo legittima ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla società.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-napoli-4-maggio-2021-pres-scoppa-est-savarese

[con riferimento alla prima massima e a sostegno della possibilità che gli accordi di ristrutturazione possano avere ad oggetto modalità di soluzione della crisi, diverse da quella esclusivamente liquidatoria, il Tribunale ha sottolineato come, nel nuovo codice della crisi, l’art. 61, rubricato “accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa”, abbia configurato uno strumento che occorre “abbia carattere non liquidatorio” e che è necessario preveda “la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’art. 84 comma 2” e abbia  pertanto previsto che i creditori vengano  soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale”, con ciò implicitamente confermando la proponibilità di soluzioni alternative alla ristrutturazione liquidatoria già presenti nell’ampia formulazione del vigente articolo 182 bis L.F.].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: