Tribunale di Udine – Esdebitazione e presupposto del pagamento parziale dei creditori.

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Data di riferimento: 
18/11/2021

Tribunale di Udine, 18 novembre 2021 – pres. dott. F. Venier, rel. dott. A. Zuliani

FALLIMENTO – ESDEBITAZIONE – PRESUPPOSTO OGGETTIVO.

Ai fini di concedere l’esdebitazione, vi è ampia discrezionalità del Giudice nell’accertamento della sussistenza del requisito oggettivo, relativo al pagamento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, considerata anche la minor incidenza dello stesso rispetto ai requisiti soggettivi che portano a qualificare l’imprenditore come “innocente” e pertanto meritevole della liberazione dai debiti. [Tanto che, sottolinea il Tribunale, tale oggettivo presupposto risulta ridimensionato sia nell’ambito eurounitario dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla dir. 2019/1023, sia nel Codice della Crisi (artt. 278 ss), sia per effetto dell’avvenuta introduzione in seno alla legge n. 3 del 2012 dell’art. 14-quaterdecies, che disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente]. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: