Tribunale di Udine – Esdebitazione e presupposto del pagamento parziale dei creditori.
Tribunale di Udine, 18 novembre 2021 – pres. dott. F. Venier, rel. dott. A. Zuliani
FALLIMENTO – ESDEBITAZIONE – PRESUPPOSTO OGGETTIVO.
Ai fini di concedere l’esdebitazione, vi è ampia discrezionalità del Giudice nell’accertamento della sussistenza del requisito oggettivo, relativo al pagamento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, considerata anche la minor incidenza dello stesso rispetto ai requisiti soggettivi che portano a qualificare l’imprenditore come “innocente” e pertanto meritevole della liberazione dai debiti. [Tanto che, sottolinea il Tribunale, tale oggettivo presupposto risulta ridimensionato sia nell’ambito eurounitario dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla dir. 2019/1023, sia nel Codice della Crisi (artt. 278 ss), sia per effetto dell’avvenuta introduzione in seno alla legge n. 3 del 2012 dell’art. 14-quaterdecies, che disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente]. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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