Tribunale di Udine – Accordo di ristrutturazione: necessaria pubblicazione nel R.I. anche del piano e della relazione del professionista indipendente.
Tribunale di Udine, 12 agosto 2021 - prs. dott. F. Venier, rel. dott. A. Zuliani
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE – REGISTRO IMPRESE – PUBBLICAZIONE – PIANO – RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE – NECESSITA’.
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE – RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE – AGGIORNAMENTO – CONTENUTO.
Devono essere pubblicati nel registro delle imprese, insieme all’accordo di ristrutturazione, anche il piano ad esso sotteso e la relazione del professionista indipendente. Il primo in quanto parte coessenziale dell’accordo, la seconda poiché rappresenta un elemento essenziale per permettere ai creditori estranei di valutare l’opportunità di proporre opposizione. La funzione informativa di tale relazione nei confronti dei terzi e la rilevanza processuale attribuita alla pubblicazione nel registro imprese (dies a quo per le eventuali opposizioni) impongono, infatti, di interpretare estensivamente la norma che prevede la pubblicazione del solo accordo, ritenendola implicitamente riferita anche alla relazione. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
La relazione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano del professionista indipendente, che dev’essere cronologicamente aggiornata rispetto al momento della pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione, non può prescindere dalla precisa descrizione delle cause della crisi, presupposto indispensabile per l’indicazione, non meno precisa, degli aspetti di discontinuità nella gestione aziendale in forza dei quali si può ragionevolmente attendere, per il futuro, un risultato economico diverso da quello degli anni precedenti. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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