Tribunale di Milano – Emergenza da Covid 19 e sviluppo della situazione: circostanze che il giudice deve considerare per decidere se concedere al proponente un concordato con riserva l'ulteriore proroga prevista dall'art. 9, comma 4, del D.L. 23/2020.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 06 maggio 2021 (data della pronuncia) – Pres. Alida Paluchowski, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Vincenza Agnese.
Concordato con riserva – Deposito del piano e della proposta - Proroga straordinaria del termine ex art. 9 D.L. n. 23/2020 -Istanza del proponente - Condizioni attuali che il giudice deve considerare – Possibile concessione di una proroga inferiore al massimo di 90 giorni.
Con riferimento a una domanda di concordato con riserva e all'istanza di proroga, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.L. 23 del 2020, di ulteriori 90 giorni del termine fissato per il deposito del piano e della proposta, nonché dei relativi documenti a corredo, termine tra l'altro già in precedenza prorogato, il giudice, al fine di valutare l'accoglibilità di tale richiesta, deve tener conto della massiccia campagna vaccinale in corso per circoscrivere gli effetti della pandemia da Covid 19 e del fatto che i professionisti interessati alla redazione e attestazione di un piano concordatario hanno oramai acquisito, essendo trascorso abbastanza tempo dall'insorgere di quella emergenza, pur ancora vigente, una certa esperienza e familiarità nella gestione della propria attività da remoto e nel rispetto delle normative di sicurezza per la salute pubblica, e deve pertanto valutare, dal momento che la crisi pandemica sarà sempre meno in grado di condizionare quelle necessarie attività, se sia il caso di concedere al debitore istante un termine inferiore alla misura massima prevista dal secondo comma di detto decreto, come convertito con modificazioni dalla L. 40/2020 [nello specifico, il Tribunale, pur tenuto conto che l'ideazione e la predisposizione del piano concordatario avrebbe richiesto effettivamente accorgimenti e lungaggini ulteriori rispetto a quelli che sarebbero risultati necessari in una situazione non esacerbata da una crisi di quel tipo, ha ritenuto che l'assegnazione di un ulteriore termine di 60 giorni per il deposito della documentazione necessaria poteva considerarsi la scelta più confacente alla situazione attuale ed ha pertanto optato per una decisione in tal senso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-6-maggio-2021-pres-paluchowski-est-rossetti