Tribunale di Parma – Comporta il rigetto del ricorso proposto ex art. 6 L.F. l'accertamento incidentale da parte del tribunale dell'avvenuta estinzione per prescrizione del credito posto a fondamento dell'istanza di fallimento.

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Data di riferimento: 
23/09/2021

Tribunale di Parma, 23 settembre 2021 – Pres. Antonella Ioffredi, Rel. Enrico Vernizzi, Giud. Irene Colladet.

Dichiarazione di fallimento – Istanza di una creditrice ex art. 6 L.F. – Debitrice resistente - Dedotta prescrizione del credito – Accertamento incidentale da parte del giudice – Riscontro dell'avvenuta estinzione – Rigetto del ricorso.

L'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento debba essere dichiarato su istanza di uno o più creditori, non presuppone né un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale volto a verificare che possieda i requisiti della certezza e liquidità, né l'esecutività del titolo su cui risulti fondato, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante per essere il credito vantato idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva e capace di essere ammesso al passivo; in tale prospettiva, l’accertamento della fondatezza dell’eccezione di prescrizione del credito, formulata dalla debitrice resistente, assume a tale fine rilievo assorbente, dovendosi escludere che possa qualificarsi creditore chi domandi l’altrui fallimento sulla base di un credito virtualmente estinto [nello specifico, con riferimento ad un credito vantato a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, assoggettato a prescrizione breve quinquennale perché rientrante nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4), c.c., il Tribunale, essendo trascorsi  più di cinque anni tra la data di scadenza dell'ultima fattura su cui risultava fondato e quella di deposito del ricorso, ha ritenuto che doveva escludersi che la creditrice fosse legittimata alla sua presentazione ed ha, pertanto, rigettato l'istanza di fallimento come dalla stessa proposta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/tripiù di cinque anni tra il momentob-parma-23-settembre-2021-pres-ioffredi-est-vernizzi

[con riferimento alla prima parte della massima, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701 e Cassazione civile, Sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30827 https://www.unijuris.it/node/4921; con riferimento alla sua seconda parte: Corte d’Appello di Venezia 19 febbraio 2015 https://www.unijuris.it/node/2655].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: