Tribunale di Milano – Concordato con cessione dei beni omologato: non ne è prospettabile la risoluzione prima che sia trascorso il termine previsto per l'adempimento, salvo il caso di conclamata e irreversibile impossibilità.

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Data di riferimento: 
23/09/2021

Tribunale di Milano,  Sez. II civ. - Fallimentare, 23 settembre 2021 – Pres. Caterina Macchi, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Luisa Vasile.

Concordato preventivo con cessione dei beni omologato - Risoluzione prima della scadenza stabilita per l’adempimento –  Inammissibilità - Conclamata e irreversibile impossibilità di adempimento – Unica ipotesi in cui risulterebbe plausibile - Mancato rispetto dei tempi di pagamento intermedi indicati nella proposta - Presupposto inidoneo.

Concordato preventivo – Accordo contrattuale – Natura composita e plurisoggettiva di una delle parti - Approvazione da parte della maggioranza dei creditori – Presupposto richiesto per addivenire all'omologa – Ipotesi di successiva risoluzione – Giudice – Necessaria valutazione degli interessi dell'intera massa - Considerazione degli interessi di un singolo creditore – Criterio insufficiente.

In linea di principio non è configurabile la risoluzione di un concordato, in particolare liquidatorio, prima della scadenza stabilita per l’adempimento ed, al fine di poter considerare gravemente inadempiente il proponente già prima di tale momento, onde poter adottare anticipatamente quel provvedimento nei suoi confronti, non può attribuirsi rilievo neppure al mancato rispetto dei tempi di pagamento intermedi eventualmente indicati nella proposta omologata, dovendosi fare riferimento al solo termine finale di esecuzione della stessa. Solo nell’ipotesi di conclamata e irreversibile impossibilità di adempimento, quali ad esempio la distruzione dei beni destinati alla liquidazione o l’intervenuta impossibilità di liquidazione dell’unico asset immobiliare per perimento ovvero per mutamento definitivo di destinazione d’uso, una domanda di risoluzione anticipata potrebbe pertanto essere considerata ammissibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il concordato costituisce un accordo contrattuale dove una delle parti, la massa dei creditori, ha natura composita e plurisoggettiva, per cui come l'omologa del concordato consegue all'approvazione da parte della maggioranza dei creditori del piano presentato dall'imprenditore proponente; allo stesso modo la risoluzione non può che fare seguito ad una valutazione degli interessi dell'intera massa dei creditori, da compiersi tramite un giudizio sulla tenuta complessiva del piano che trascenda l’interesse concreto del singolo creditore istante e finanche dell’ipotecario.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26088.pdf

[con riferimento alla decisione in sede d’appello, cfr, in questa rivista: Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 16 dicembre 2021 – https://www.unijuris.it/node/6026 ].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: