Tribunale di Udine - Concordato preventivo - Poteri di controllo del Tribunale e contenuto della relazione del professionista.

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Data di riferimento: 
19/03/2010

Tribunale di Udine, 19.03.2010dott. Alessandra BOTTAN Presidentedott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatoredott. Mimma GRISAFI Giudice

Qualora la relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma l. fall. si limiti ad affermare testualmente che : "...la contabilità del ricorrente, rilevatasi regolarmente tenuta ed intrinsecamente idonea a costituire parametro di raffronto in ordine alle premesse e alle deduzioni effettuate nel piano", senza alcuna analisi critica delle poste contabili e senza alcuna attestazione dei risconti contabili e documentali effettuati, anche in contraddittorio con i creditori, essa si risolve in una mera petizione di principio, come tale assolutamente non rispondente ai dettami della legge. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

La relazione dell'esperto deve ritenersi insufficientemente motivata e in alcuni punti del tutto carente di motivazione, anche in merito alla fattibilità del piano, qualora non esamini la concreta realizzabilità dell'attivo indicato nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e quindi la concreta possibilità di pagamento dei creditori nella misura promessa, non analizzando in maniera critica l'esigibilità dei crediti , per lo più in contenzioso, e, per i beni immobili, basandosi su presunti valori di mercato, senza tuttavia allegare una stima giurata sull'effettivo valore di tali cespiti, ma solo delle offerte ferme di acquisto per alcuni immobili, con la conseguenza che il giudizio prognostico appare non logicamente motivato, sotto tutti i profili voluti dalla legge. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

La relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma l. fall. assume una rilevanza fondamentale nell'economia della procedura di concordato preventivo, a fronte dei ridotti poteri di vaglio della fattibilità del piano, sotto il profilo del merito, riservati al Tribunale dalla novellata disciplina, a meno che non vengano proposte delle classi di creditori, atteso che il controllo del professionista previsto dall'art. 163 terzo comma, come elemento indispensabile della domanda è teso a favorire e sostituire il controllo del Tribunale, evitando che vengano proposti concordati palesemente illegittimi o inverosimili e mettendo i creditori in grado di esprimere un corretto giudizio sulla fattibilità e convenienza del piano. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]