Tribunale di Roma – Presupposto per la risarcibilità di un danno da procurato fallimento o da procurato concordato preventivo.
Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia d'impresa, XVI civ., 01 settembre 2021 – Pres. Giuseppe Di Salvo, Rel. Guido Romano, Giud. Aldo Ruggiero.
Soggetto creditore inadempiente - Danno da procurato fallimento o da procurato concordato preventivo – Possibile causazione – Presupposto perché sia tenuto al risarcimento del danno - Prevedibilità dell'insorgere di un tale danno al momento di eseguire la sua prestazione – Onere dalla prova gravante sul creditore.
Stante che il ricorso alla procedura di concordato preventivo può dipendere da un infinito numero di cause (crisi di liquidità, mancate ricapitalizzazioni etc.), si deve ritenere che risulta necessario, affinché un soggetto possa essere tenuto, essendo risultato inadempiente nei confronti di un suo creditore, a risarcire a questi il danno da procurato concordato (o, in ipotesi analoga, da procurato fallimento), che lo stesso, laddove l'inadempimento da parte sua non sia ascrivibile a dolo, sia comunque stato in grado di poter apprezzare, come tale, il pregiudizio che il creditore avrebbe potuto subire per effetto del suo comportamento inadempiente; ciò non tanto, come da previsione dell'art. 1225 c.c., nel momento in cui l'obbligazione è sorta, quanto piuttosto, in ragione del tempo, anche lungo, che può intercorrere tra tale momento e quello in cui la prestazione deve essere adempiuta, al momento di darvi esecuzione. Tale prevedibilità non costituisce comunque un limite alla esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, onde incombe sul creditore l’onere di fornire la prova della sua prevedibilità [nello specifico, il Tribunale, in mancanza di una tale prova, ha ritenuto che, nel corso del rapporto contrattuale avente ad oggetto l’esecuzione dell’appalto per cui era causa, la committente convenuta non fosse stata in grado di prevedere che eventuali propri inadempimenti avrebbero potuto cagionare una crisi di liquidità della ditta appaltatrice tale da costringerla ad affrontare ingenti spese per avere accesso, allo scopo di evitare il fallimento, alla procedura di concordato preventivo, onde, di conseguenza, ha escluso la sussistenza di un danno da concordato procurato] (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)