Tribunale di Udine - Concordato preventivo - Diritti dei creditori esclusi. - Determinazione delle modalità di liquidazione.
Tribunale di Udine, decreto del 26 febbraio 2010dott. Alessandra Bottan Presidente dott. Gianfranco Pellizzoni giudice rel.dott. Francesco Venier giudice
I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione, ex art 176, secondo comma, l. fall., solamente nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze ( c. d. prova di resistenza), atteso che la decisione del giudice delegato, non pregiudica in alcun modo la pronunzia definitiva sulla sussistenza del credito stesso, che deve essere effettuata, sia in riferimento alla sussistenza, sia in riferimento alla sua entità e alla qualità, in sede di cognizione ordinaria, mancando nel concordato preventivo una fase di verifica dei crediti (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
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Tribunale di Udine 26 febbraio 2010.pdf | 44.22 KB |