Tribunale di Udine - Concordato preventivo - Diritti dei creditori esclusi. - Determinazione delle modalità di liquidazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/02/2010

Tribunale di Udine, decreto del 26 febbraio 2010dott. Alessandra Bottan Presidente dott. Gianfranco Pellizzoni giudice rel.dott. Francesco Venier giudice

I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione, ex art 176, secondo comma, l. fall., solamente nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze ( c. d. prova di resistenza), atteso che la decisione del giudice delegato, non pregiudica in alcun modo la pronunzia definitiva sulla sussistenza del credito stesso, che deve essere effettuata, sia in riferimento alla sussistenza, sia in riferimento alla sua entità e alla qualità, in sede di cognizione ordinaria, mancando nel concordato preventivo una fase di verifica dei crediti (Francesco Gabassi -  Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Udine 26 febbraio 2010.pdf44.22 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]