Tribunale di Rimini – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: verifiche non rimesse al giudice in sede di decisione circa la sua apertura.
Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 12 agosto 2021 (data del provvedimento) – Giiudice Delegato Silvia Rossi.
Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Decisione in merito all'apertura di tale procedura – Valutazioni che il giudice non è tenuto a svolgere.
In sede di decisione in merito all'apertura di una procedura di liquidazione ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 il giudice non è tenuto a valutare la fattibilità della soluzione proposta dal soggetto sovraindebitato e l'attuabilità della medesima, in quanto procedura che ha finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale; come anche in tale fase non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni. Quest'ultimo riscontro dovrà infatti svolgersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14 terdecies, allorchè si tratterà di decidere, ai sensi del comma secondo, lettera a), dell'ammissione del debitore al beneficio dell'esdebitazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)